REGOLAMENTI

Lo Statuto della Scuola Superiore ISUFI è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/2017, come Parte Terza "Sistema di Ateneo", articoli 70-77, dello Statuto di autonomia dell’Università del Salento.

ARTICOLO 70
Scuola Superiore ISUFI

La Scuola superiore ISUFI ha l’obiettivo di valorizzare la qualità dell’offerta didattica dell’Università del Salento e favorire lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attività di alta formazione con caratteri di interdisciplinarità, internazionalità e collegialità.

ARTICOLO 71
Organizzazione della Scuola

  1. La Scuola superiore ISUFI persegue le proprie finalità formative ispirandosi a principi di interdisciplinarità e collaborazione con i Dipartimenti dell’Università.
  2. La Scuola superiore ISUFI può svolgere attività di alta formazione post lauream avvalendosi della collaborazione delle altre strutture didattiche e di ricerca dell’Università.
  3. La Scuola superiore ISUFI eroga tutti i servizi previsti dal DM 338/2013 e successive modifiche e integrazioni.
  4. La Scuola superiore ISUFI non dispone di personale docente proprio. Per lo svolgimento delle sue attività si avvale di personale docente dell’Università del Salento e di altre istituzioni universitarie e di ricerca anche straniere e di studiosi di elevata qualificazione scientifica.
  5. La Scuola superiore ISUFI può realizzare percorsi formativi in collaborazione con le altre Università pugliesi o con altre istituzioni nazionali ed internazionali nell’ambito di apposite convenzioni che prevedano anche una congrua partecipazione ai costi.

ARTICOLO 72
Organi della Scuola

  1. Sono organi della Scuola:
    a) il Comitato scientifico;
    b) il Direttore;
    c) il Consiglio direttivo;
    d) il Consiglio didattico.

ARTICOLO 73
Comitato scientifico

  1. Il Comitato scientifico ha carattere interdisciplinare ed è formato da cinque componenti eletti dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, su proposta del Rettore, tra insigni studiosi della comunità scientifica nazionale ed internazionale.
  2. Il mandato dei componenti ha durata di quattro anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
  3. Il Comitato scientifico coadiuva il Direttore nella definizione delle strategie di promozione, sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale.
  4. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l’anno.

ARTICOLO 74
Direttore

  1. Il Direttore è eletto dal Senato accademico a maggioranza assoluta tra una terna di studiosi di prestigio internazionale proposta dal Rettore.
  2. Il Direttore resta in carica quattro anni, è immediatamente rieleggibile una sola volta e svolge la propria attività a tempo pieno.
  3. Il Direttore:
    a. convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato scientifico e il Consiglio didattico;
    b. promuove e coordina le attività della Scuola e ne assicura il funzionamento;
    c. garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l’Università e con altre istituzioni universitarie e di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;
    d. presenta al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione il programma annuale delle attività;
    e. partecipa senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico relativamente ai punti aventi per oggetto tematiche inerenti all’ISUFI.

ARTICOLO 75
Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore ed è composto da un Referente per ciascun Dipartimento.
  2. Il Consiglio direttivo coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e programmazione delle attività della Scuola, predispone gli atti per il Consiglio didattico e svolge tutte le altre funzioni che il regolamento interno gli attribuisce.
  3. Il Responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

ARTICOLO 76
Consiglio didattico

  1. Il Consiglio didattico è composto dal Direttore, dai responsabili di corso di insegnamento almeno semestrale, e da rappresentanti degli allievi della Scuola in misura pari al venti per cento dei propri componenti docenti.
  2. Il Consiglio didattico programma e gestisce le attività didattiche della Scuola.
  3. Il Responsabile amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio didattico con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.

ARTICOLO 77
Disposizioni normative di riferimento

  1. Le attività di selezione e formazione degli allievi sono disciplinate dal regolamento didattico della Scuola.
  2. L’attività svolta dai docenti dell’Università del Salento, la costituzione ed il funzionamento degli organi della Scuola, nonché l’istituzione e il funzionamento dei servizi integrativi sono disciplinati da uno o più regolamenti interni.
  3. La Scuola rilascia titoli finali agli allievi che completino i percorsi formativi programmati.